IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi' come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 con il quale, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione dell'emergenza dichiarata con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 e' stato, tra l'altro, stabilito che fino al 31 dicembre 2013 continuassero a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, oltre che i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale e' stato, tra l'altro, stabilito che fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonche' i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze; Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, in legge e, in particolare, l'art. 3-bis con il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' stato prorogato al 31 dicembre 2014; Visti gli esiti della conferenza dei servizi decisoria svoltasi il 15 maggio 2012 per l'approvazione del progetto per la rimozione del relitto della nave Costa Concordia, proposto da Costa Crociere S.p.A.; Visto il proprio decreto n. 2923 di repertorio del 14 giugno 2012, con il quale e' stato istituito l'Osservatorio di monitoraggio previsto dall'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023/2012, al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla citata Conferenza dei servizi svoltasi il 15 maggio 2012 e delle eventuali e successive prescrizioni che fossero pervenute dalle Autorita' competenti; Viste le proprie Ordinanze n. 88 del 31 maggio 2013, n. 114 del 13 settembre 2013, n. 115 del 15 settembre 2013 e n. 156 del 27 febbraio 2014; Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui e' stato stabilito, tra l'altro, che per consentire l'esame e l'approvazione del progetto proposto dalla societa' Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo per il successivo smaltimento, si procedesse, previa acquisizione degli esiti di un'istruttoria tecnico-valutativa da parte del predetto Osservatorio di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 1 della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012 ed e' stato, conseguentemente, fissato al 16 giugno 2014 il termine per lo svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria, prevedendo, altresi', che il Commissario delegato, nell'esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi dell'art. 1, comma 1, della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998/2012, riferisse l'esito della Conferenza dei servizi decisoria con apposita comunicazione al Consiglio dei ministri e provvedesse, con proprie ordinanze, all'adozione delle eventuali ulteriori misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014 con cui il predetto termine del 16 giugno 2014 e' stato prorogato al 26 giugno 2014; Tenuto conto degli esiti delle sedute della Conferenza dei servizi istruttoria tenutesi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 9 e 16 giugno 2014, alla presenza delle amministrazioni interessate; Visti gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria convocata, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, in data 25 giugno 2014, per l'esame e l'approvazione del progetto proposto da Costa Crociere S.p.A. per il trasferimento e successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia; Dato atto che nella predetta conferenza dei servizi decisoria, 17 amministrazioni presenti su 19, tra le quali tutte le Amministrazioni dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., formulando, come risulta dal verbale, le proprie prescrizioni e che la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto hanno espresso parere contrario all'approvazione del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., esprimendo, come risulta dal verbale, le proprie motivazioni; Vista la delibera in data 30 giugno 2014 con cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019/2012 espressamente richiamato nella citata delibera del 16 maggio 2014, dato atto del mancato conseguimento dell'intesa in Conferenza dei Servizi comunicato dal Commissario Delegato, il Consiglio dei ministri, ravvisata la necessita', di avviare le operazioni di trasferimento per il successivo smaltimento del relitto della motonave Costa Concordia, nel piu' breve tempo possibile e comunque prima della conclusione della stagione estiva, ha approvato il progetto presentato da Costa Crociere S.p.A. con le prescrizioni acquisite nella Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi il 25 giugno 2014; Considerato che con la richiamata approvazione si e' adempiuto a quanto previsto dalla delibera del 16 maggio 2014, avendo, le amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi decisoria, formulato prescrizioni comprensive dell'indicazione di ogni ulteriore eventuale provvedimento conseguente all'approvazione del progetto di cui trattasi; Considerato che il ricorso all'ordinaria normativa tecnica di settore, considerata l'eccezionalita' della fattispecie, non assorbe il contesto di riferimento, come evidenziato nel parere reso nella predetta conferenza dei servizi decisoria da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che compendia le posizioni dell'Amministrazione marittima centrale nonche' delle articolazioni periferiche del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; Considerato che, in attuazione di speciali modalita' esecutive, sono state prescritte al soggetto incaricato dalla societa' Costa Crociere S.p.A.. (consorzio Titan Micoperi) delle operazioni di trasferimento del relitto misure integrative in grado di assicurare il mantenimento di un adeguato standard di prevenzione dai rischi di inquinamento e di risposta operativa all'eventuale verificarsi di eventi inquinanti; Richiamato quanto esplicitato nell'istruttoria tecnico-valutativa propedeutica all'esame del progetto in ordine alla non opportunita' di rimuovere, dalle casse accessibili, i residui di idrocarburi ancora presenti a bordo del relitto, sulla base, tra l'altro, dei risultati delle analisi effettuate sulle acque interne al relitto e che da tale circostanza deriva la necessita' di prevedere modalita' e prescrizioni sostitutive dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di trasporto e trattamento dei rifiuti; Vista la nota del 1° luglio 2014 con la quale il Commissario Delegato ha comunicato alla Costa Crociere S.p.A. il contenuto della predetta deliberazione del 30 giugno, affinche' procedesse all'attuazione del progetto approvato dal Consiglio dei ministri dando seguito alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni convocate alla conferenza dei servizi decisoria del 25 giugno e gia' trasmessi con nota del 27 giugno 2014; Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dalla richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, di procedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a consentire prime misure necessarie per assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla Conferenza dei servizi decisoria medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Ravvisata, inoltre, la necessita' anche in considerazione del massiccio afflusso di operatori dei media nazionali e internazionali che seguiranno le sopramenzionate operazioni di rigalleggiamento e successivo traino, di raccordare attraverso uno stretto coordinamento operativo i vari soggetti pubblici e privati impegnati a garantire la necessaria organizzazione dell'evento, la tutela della pubblica incolumita' e la protezione delle operazioni di rigalleggiamento e successivo traino; Ravvisata altresi' l'esigenza di garantire l'adozione da parte delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile delle misure volte ad assicurare la necessaria protezione alle attivita' connesse alle operazioni di rigalleggiamento e successivo traino, in stretto raccordo con i piani messi in atto dai privati; Vista la nota del 4 luglio 2014 con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, alle Regioni Liguria e Toscana, lo schema di ordinanza, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata ed integrata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, al fine di acquisire l'intesa ex art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerato che le Regioni sono state invitate a riscontrare la sopra citata nota con massima urgenza, posto che si rende necessario attuare il cronoprogramma delle attivita' finalizzate alla rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia secondo il progetto approvato; Sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti; Acquisita l'intesa delle regioni Liguria e Toscana; Dispone: Art. 1 Prosecuzione delle attivita' dell'Osservatorio di monitoraggio istituito con decreto del Commissario delegato n. 2923 del 14 giugno 2012 1. L'Osservatorio di monitoraggio istituito con il decreto del Commissario delegato n. 2923 del 14 giugno 2012 prosegue nelle attivita' di supporto al Commissario delegato e monitoraggio relativamente alle attivita' operative denominate WP8 (refloating - rigalleggiamento del relitto) e WP9 (ripristino ambientale).